[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Non è raro riscontrare che il titolare di una palestra applica, per la gestione della stessa, procedure e modalità frutto dell’improvvisazione, e di strategie ereditate dal passato con conoscenze sommarie.
Purtroppo, solo al momento di possibili rilievi ci si rende conto della validità e della sostenibilità delle proprie scelte. È in quel momento che nascono perplessità e pentimenti.
Partiamo da una fotografia della realtà: è molto diffusa la scelta di concentrare sulla propria figura quella di legale rappresentante, di istruttore di più corsi e attività. Come se non bastasse (per contenere i costi), si aggiungono l’attività amministrativa-contabile, quella della piccola manutenzione e della pulizia.
In questi casi, come disconoscere e argomentare efficaci motivazioni contro quelli che sono i più scontati rilievi a base delle contestazioni?
Ecco le prime cinque, specialmente delicate se rivolte ad una ASD:
- Assenza di partecipazione democratica alla vita del club o della palestra, non potendo – di fatto – nessun frequentatore, associato o socio esercitare alcun potere decisionale
- Mancata rispondenza tra quanto prevede lo statuto e l’effettiva attività riscontrata
- Assenza di riunioni e relativo verbale dell’Organo Amministrativo e dell’Assemblea mentre nello statuto sono disciplinate
- Assoluta non conoscenza e approvazione del rendiconto di gestione annuale e dei risultati
- Assoluta non conoscenza dell’Organo Amministrativo in carica e delle decisioni sulla gestione
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”237″ img_size=”medium” alignment=”center” css=”.vc_custom_1508264285444{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_column_text]Molti titolari non hanno consapevolezza che l’attività sportiva amatoriale, dilettantistica e di puro desidero di benessere personale è – in ogni caso – un’attività d’impresa come ogni altra, da gestire con l’adozione corretta e puntuale di un perimetro di comportamento e inquadramento ben definiti. In taluni casi possono invocarsi benefici fiscali.
Peraltro, se da una parte c’è la concessione di benefici fiscali – o “fiscalità di vantaggio”- , dall’altra una risposta corretta ai cinque punti suindicati consente di poter qualificare la propria struttura come “senza finalità di lucro”.
Quindi, non basta pensare che per poter superare ogni presunzione in sede di verifica è sufficiente dichiarare che l’attività è fatta senza finalità di lucro.
Infatti è impossibile invocare benefici fiscali se l’attività dichiarata senza finalità di lucro è l’unica fonte di reddito o rappresenta l’attività principale. La conseguenza di una scelta imprudente è che una volta che il danno è fatto non è possibile fare un’analisi dopo i rilievi. L’unica soluzione sarà quella di circoscrivere le conseguenze delle mancate o errate scelte del passato e sulla base di quanto emerso ci si “leccherà le ferite” e si penserà a rimediare per il futuro.
Fortunatamente ci sono anche titolari PREVIDENTI che hanno compreso la delicatezza della questione e spontaneamente hanno scelto di rivedere il proprio assetto, ruolo e modalità di gestione.
Altri, invece, passata la paura delle prime ore di consapevolezza, preferiscono illudersi pensando: “Tanto io sono a posto e da me non verrà mai nessuno”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]