Il rebus delle quote associative

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il versamento di quote associative, come previste espressamente in statuto, ovvero deliberate dall’Assemblea degli Associati o dal Consiglio Direttivo, in base alle specifiche regole adottate, può essere considerato quale presupposto per l’acquisizione della qualifica di associato. L’introito in questione, essendo slegato da qualsiasi altro rapporto, non sarà soggetto ad alcuna tassazione sia dal punto di vista delle imposte dirette sia dell’Iva

Non di rado accade che, congiuntamente alla quota sociale, é richiesto agli associati il versamento di una o più “quote di frequenza” in cambio della partecipazione a corsi/iniziative sportive praticate presso il sodalizio (ASD o SSD) ricevente/organizzatrice/gestore delle attività. La norma – art.148, c.3 Tuir – prevede specifiche agevolazioni in favore di particolari categorie di enti associativi (tra i quali anche le ASD e SSD), consistenti nella decommercializzazione di quote specifiche versate da tesserati-frequentatori della ASD/SSD ricevente/organizzatrice/gestore delle attività.

La medesima agevolazione viene prevista anche qualora il partecipante- frequentatore sia un aderente di altre ASD/SSD che svolge la medesima attività attraverso ASD/SSD affiliate al CONI mediante una o più FSN o EPS. che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto quindi fanno parte della stessa organizzazione locale o nazionale.

Le ASD/SSD sono enti costituiti per la pratica delle attività sportive in forma non professionistica e senza lucro alcuno. Tali organismi sono dei “privati”, ai quali è possibile aderire, normalmente, presentando una richiesta, cosiddetta “domanda associativa” e pagando una quota una tantum, vale a dire la   quota sociale, per partecipare alle iniziative sportive e ricreative ivi svolte.

Tuttavia, per l’applicazione delle disposizioni agevolative fin qui descritte, non basta una semplice enunciazione di principi ma, come ormai è stato più volte rilevato anche nella ormai consolidata giurisprudenza, è necessario che vi siano requisiti soggettivi (formalità di legge) e oggettivi (effettività dei principi rispettati nella sostanza) tali da giustificare i benefici fiscali di cui agli artt. 148, c. 8, Tuir e 4, c. 7, D.P.R. 633/1972.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, la corresponsione da parte di associati/frequentatori, ovviamente tutti tesserati in ogni caso, di altre somme (per esempio acquisto di abbigliamento sportivo, affitto campi da gioco/locali, noleggio attrezzatura, ecc.), rappresenterà sempre e in ogni caso attività commerciale, e come tale, soggetta al pagamento di imposte.[/vc_column_text][vc_single_image][/vc_column][/vc_row]

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